IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei ministri; Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2019 e' determinato in 3.500 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: +---------------------------+--------------------------------+ | Cavaliere di Gran Croce | n. 20 | +---------------------------+--------------------------------+ | Grande Ufficiale | n. 80 | +---------------------------+--------------------------------+ | Commendatore | n. 300 | +---------------------------+--------------------------------+ | Ufficiale | n. 400 | +---------------------------+--------------------------------+ | Cavaliere | n. 2700 | +---------------------------+--------------------------------+ La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.